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Le linee guida regionali per la redazione dei PEBA

Abruzzo

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

 

Basilicata

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Calabria

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

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Politiche Sociali – Catanzaro, 03/03/2023

La Giunta regionale ha approvato due importanti provvedimenti inerenti le politiche sociali: la programmazione del Fondo Dopo di Noi per il triennio 2019/2021 e i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A). Il Fondo Dopo di Noi, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

La Regione, nell’ambito della Rete Regionale dell’Inclusione sociale, con il “Tavolo Tecnico Consultivo per le disabilità”, ha programmato in maniera unitaria le tre annualità del fondo relative al 2019, 2020 e 2021, con fondi pari a 7.091.710,00 euro.

L’obiettivo principale della programmazione è promuovere su tutto il territorio regionale lo sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome, attraverso un sistema diffuso e articolato di percorsi per l’accompagnamento che favoriscano l’uscita dal nucleo familiare di origine in vista del venir meno del sostegno familiare.

“Abbiamo pianificato una dote finanziaria – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Emma Staine – di oltre sette milioni di euro che, una volta avuto il parere positivo da parte del Ministero, sarà trasferita agli enti capofila degli Ambiti sovra distrettuali. Proseguiamo spediti nel recupero dei ritardi accumulati negli anni e stiamo operando per giungere ad un riallineamento con le altre regioni. La volontà è quella di rafforzare gli strumenti a disposizione dei territori per migliorare una risposta sociale integrata, garantire percorsi chiari e certi, tenendo insieme i bisogni e i diritti delle persone. Il mio impegno è recuperare il gap ma per farlo è fondamentale tutti gli Ambiti concorrano alla sfida, superando le inefficienze e creando un nuovo modello di solidarietà che si pone soprattutto come cambiamento culturale”.

Via libera della Giunta anche al provvedimento che permetterà di assegnare, attraverso un avviso pubblico, contributi a fondo perduto per i P.E.B.A. La Regione Calabria mette a disposizione 375.277,39 euro per contribuire alle spese di progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi e negli edifici pubblici. Le risorse si tradurranno in contributi per almeno il 20 % del costo complessivo della progettazione con una spesa a carico della Regione Calabria per un massimo di 8mila euro per i Comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti e massimo 12mila euro per i Comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che saranno assegnati sulla base di un avviso pubblico in uscita nei prossimi mesi.

“Proviamo ad immaginare – ha poi aggiunto la Staine – spazi sempre più accessibili. I fondi consentiranno il superamento degli ostacoli che discriminano e il raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini con disabilità, ma anche a mamme con passeggini e anziani”.

Fonte: Regione Calabria

Campania

Emilia Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha avviato, a partire dal mese di ottobre 2022, un percorso formativo e di riflessione sui temi dell’accessibilità e della fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici, con l’obiettivo di supportare i Comuni nella redazione:

  • dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), previsti dall’art. 32 della legge 41/86
  • dei Piani di accessibilità urbana (PAU), previsti dall’art. 24, c. 9 della legge 104/92

A tal fine, ha realizzato delle Linee Guida interdisciplinari, con riferimento anche alla piena e migliore integrazione con il percorso di revisione degli strumenti urbanistici che molti Enti hanno avviato così come richiesto dalla Legge regionale 24/2017.
Queste Linee Guida sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 31 luglio 2023.

Friuli Venezia Giulia

Incentivi ai Comuni per la predisposizione dei PEBA / Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10, articolo 8 bis, comma 8).

Possono accedere agli incentivi i Comuni del Friuli Venezia Giulia che si impegnano a predisporre il PEBA secondo le Linee guida metodologiche approvate dalla Regione.

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Lazio

L’emanazione delle Linee Guida ottempera alla Legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie e comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale”, che prevede, all’articolo 3 bis comma 5: “la predisposizione delle linee guida, per la corretta applicazione dei PEBA, da approvare sentita la commissione consiliare competente in materia”. E, per quanto riguarda le disposizioni finanziare, alla Legge regionale 20 maggio 2019, n.8 “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”.

Le Linee Guida approvate dalla Regione danno indicazioni e criteri metodologici generali su come può essere redatto il PEBA da parte degli enti, lasciando ai comuni la realizzazione del proprio, in coerenza con le proprie specificità.
Contiene l’elenco delle definizioni e riferimenti normativi sull’argomento; una serie di indicazioni per la realizzazione: descrizione del contesto e definizione delle priorità di intervento – da esplicitare in apposite griglie riportate, come esempio nel documento, anche con i costi; i livelli di analisi e attuazione: edilizio, urbano territoriale, amministrativo; la periodicità degli aggiornamenti; i requisiti minimi del piano per essere inserito nel registro regionale dei PEBA dei comuni del Lazio.

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Liguria

Le norme nazionali, che prevedono l’obbligo di dotarsi di un Peba, lasciano autonomia relativamente alle modalità di redazione. Da qui la scelta di Regione Liguria di stilare questo documento dando indirizzo e supporto alle amministrazioni locali. Le linee guida, che saranno pubblicate sul sito di Regione Liguria, contengono vari punti d’interesse tra cui: approfondimenti su sicurezza, sostenibilità ambientale e sociale, un piano di comunicazione, informazione e partecipazione condiviso con la cittadinanza, una parte tecnica dedicata allo sviluppo, all’adozione, all’approvazione del piano e al suo successivo monitoraggio e una normativa.

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Lombardia

La Giunta regionale, con Deliberazione 5555 del 23 novembre 2021 ha approvato le Linee Guida per la redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Le Linee Guida fanno riferimento alle prescrizioni della legislazione nazionale e in particolare alla L.41/86 art. 32.21 per la redazione dei PEBA – Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e alla L.104/92, art. 24.9 per la redazione dei PAU – Piani integrativi Accessibilità degli spazi Urbani.

L’approccio adottato rispetta le più recenti indicazioni normative, legislative e culturali – regionali, nazionali ed Europee. Il concetto fondante è quello di una Città per Tutti ovvero di un “Piano per l’accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito, inclusione sociale e benessere ambientale”.

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Marche

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Molise

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Piemonte

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Puglia

Il PEBA nasce con lo scopo di garantire alle persone con disabilità un elevato grado di accessibilità e visitabilità degli edifici pubblici, nonché di quelli privati di interesse pubblico e degli spazi urbani pubblici dell’ambiente in cui vivono.

A tal fine il PEBA una volta redatto deve poter essere oggetto di consultazione su larga scala per consentire il raggiungimento degli obiettivi proposti, oltre che poter essere aggiornabile nel tempo e adeguato agli interventi effettivamente realizzati. Un momento fondamentale per la redazione dei PEBA è la partecipazione per consentire il coinvolgimento attivo di portatori di interesse e cittadini.

La Regione Puglia dal 2019 mette a disposizione dei comuni pugliesi un contributo per la redazione del PEBA, e con l’ultimo avviso pubblico approvato nel corso del 2021, anche per il suo ampliamento e aggiornamento.

Attualmente sono stati concessi contributi per  € 600.000,00 e sono in corso di concessione ulteriori € 200.000,00 a valere per l’esercizio finanziario 2022.

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Sardegna

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Sicilia

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Toscana

Trentino Alto Adige

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Umbria

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Val d’Aosta

La normativa di riferimento per la redazione dei PEBA è quella a livello nazionale; talvolta, è possibile ricorrere alle linee guida regionali esistenti nel territorio nazionale.

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, “dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di disabilità” l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento “all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

Veneto

Sul B.U.R. n. 63 del 17 luglio 2007 è stata pubblicata la Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche“, che sostituisce, abrogandola, la previgente Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 41 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”.

Un aspetto innovativo e qualificante del nuovo strumento legislativo è senz’altro dato dal riconoscimento della competenza regionale, mediante specifici provvedimenti amministrativi di Giunta, a dettare normative tecniche in campo edilizio e stabilire le modalità di progettazione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche in spazi ed edifici pubblici.

Scarica le linee guida regionali per la redazione dei PEBA.

Offriamo all’Amministrazione Pubblica la consulenza necessaria per realizzare il PEBA comunale, nel massimo rispetto della normativa e seguendo le Linee guida per la redazione del PEBA.

Oppure contattaci direttamente ai seguenti recapiti:

  • info@cittasottoscacco.it
  • 0039 3479908836